REGOLARIZZAZIONE UTILIZZAZIONE DIRITTI
Rilasciata ai sensi del D.Lgs. del 15 marzo 2017, n. 35 e della Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
I. CATEGORIA DI UTILIZZAZIONE
II. UTILIZZATORE
| Ragione Sociale |
Legale rappresentante |
| Sede legale |
Codice SDI |
| PEC |
Telefono |
| Email |
Partita IVA |
| Codice fiscale |
III. LOCATION
IV. DURATA DELLA REGOLARIZZAZIONE
(Articolo 8 delle Condizioni di Regolarizzazione)
| Autorizzazione utilizzazione dal |
fino al |
V. CORRISPETTIVO
(Articolo 5 delle Condizioni di Regolarizzazione)
| Opzioni |
Totale netto € |
VI. ACCETTAZIONE CLAUSOLE
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Utilizzatore dichiara di aver letto con attenzione e di accettare il contenuto delle seguenti clausole: Art. 1 - Condizioni, premesse ed allegati. Art. 3 - Esclusioni. Art. 5 - Corrispettivo. Art. 6 - Termini di pagamento. Art. 7 - Penali. Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso. Art. 9 - Obblighi dell'Utilizzatore. Art. 11 - Clausola risolutiva espressa. Art. 12 - Cessione del Contratto. Art. 13 - Legge applicabile e Foro esclusivo.
Le premesse, gli allegati e tutti i termini e le condizioni del presente atto si intendono integralmente conosciuti ed approvati dall'Utilizzatore con l'accettazione specifica espressa in modalità digitale sul Sito.
Fornire informazioni false o incomplete agli Organismi di Gestione Collettiva o alle Entità di Gestione Indipendente, comporta, ferma la responsabilità penale, l'applicazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 41, D.Lgs. n. 35/17, fino ad euro 100.000,00. Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA che verrà inclusa in fattura.
DEFINIZIONI
a) "Soundreef International Limited" (di seguito "Soundreef"): Entità di Gestione Indipendente costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 35/2017 ed iscritta nell'apposito elenco AGCOM, che in nome, per conto e nell'interesse degli Aventi Diritto rappresentati, autorizza, a titolo oneroso e non esclusivo, l'autorizzazione di eseguire o far eseguire, riprodurre o far riprodurre le opere musicali del Repertorio.
b) "Aventi Diritto o Titolari": titolari del diritto di autore su un'opera musicale, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni, inerenti la protezione del Diritto d'Autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, dell'art. 1 della Legge 9 gennaio 2008, n. 2, nonché del Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35 e dell'art. 19 del Decreto Legge del 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172, nonché del Decreto Legge del 16 settembre 2024, n. 131 coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2024, n. 166.
c) "Entità di Gestione Indipendente": ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 35/2017, si intende un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: a) non è detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; b) persegue fini di lucro.
d) "Utilizzatore": persona fisica o giuridica che sottoscrive la Regolarizzazione e provvede al pagamento del relativo corrispettivo.
e) "Programma Musicale" o "Borderò": elenco delle opere musicali utilizzate in relazione alla specifica Regolarizzazione per pubblica esecuzione contenente la precisa ed analitica indicazione delle opere musicali utilizzate nell'evento, compilato dal Direttore dell'Esecuzione in conformità all'art. 23, D. Lgs. n. 35/2017.
f) "Report delle utilizzazioni": elenco delle opere musicali utilizzate in relazione alla specifica Regolarizzazione contenente la precisa ed analitica indicazione delle opere musicali utilizzate (a titolo esemplificativo, cue sheet, file di log).
g) "Repertorio": insieme delle opere musicali ed editoriali tutelate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal D.Lgs. n. 35/2017 e successive modifiche, che vengono amministrate da Soundreef a seguito di (i) affidamento diretto dagli Aventi Diritto (ii) affidamento indiretto sulla base di accordi di rappresentanza. Sul sito www.soundreef.com sono disponibili gli elenchi delle opere con indicazione dei relativi titolari dei diritti, nonché l'elenco degli accordi conclusi fra Soundreef e altri Organismi di Gestione Collettiva e/o Entità di Gestione Indipendente.
h) "Sito": www.soundreef.com
i) "Tariffario": insieme delle tariffe dovute dall'Utilizzatore per la singola Licenza e/o Regolarizzazione, pubblicato sul Sito per ciascuna categoria di utilizzazione, che costituisce allegato al presente atto.
Articolo 1. Condizioni, premesse ed allegati
- 1.1 Il presente atto ("Regolarizzazione") disciplina le condizioni per l'utilizzazione delle opere musicali del Repertorio effettuata in relazione alla specifica categoria di utilizzazione indicata in epigrafe.
- 1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto.
- 1.3 Il presente atto si intende integrato con le informazioni presenti sul Sito, cui viene fatto espresso rimando.
Articolo 2. Oggetto del Contratto
- 2.1 Con la presente Soundreef, subordinatamente al pagamento del corrispettivo di cui al successivo articolo 5, intende consentire all'Utilizzatore di regolarizzare l'utilizzazione delle opere facenti parte del proprio Repertorio per la categoria di utilizzazione, la location o i canali e la durata indicate in epigrafe e/o negli allegati, effettuata in assenza di preventivo rilascio di una valida licenza.
- 2.2 La Regolarizzazione si considera concessa dal momento dell'accettazione sul Sito dei termini e condizioni di utilizzazione.
- 2.3 Qualora l'Utilizzatore aderisca ad una associazione di categoria con cui Soundreef ha stipulato una convenzione, potranno essere applicati alla Regolarizzazione termini e condizioni particolari rispetto a quelli previsti dal presente accordo. In caso di contrasto tra le condizioni contrattuali o economiche previste dal presente accordo e le condizioni previste dalla specifica convenzione di cui l'Utilizzatore beneficia, queste ultime prevarranno sulle disposizioni della presente Regolarizzazione. A tal fine, qualora benefici di una specifica convenzione, l'Utilizzatore si impegna a prendere visione delle relative condizioni particolari applicabili.
Articolo 3. Esclusioni
-
3.1 Sono espressamente esclusi dalla presente Regolarizzazione:
- (a) i diritti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15-2°comma, 16, 16-bis, 17, 18, 18-bis e 61 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (diritti di riproduzione, fissazione su supporto, modifica, adattamento, traduzione, sincronizzazione con materiale di natura pubblicitaria, comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo, messa a disposizione del pubblico con modalità tali che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, esecuzione pubblica mediante l'impiego di qualunque supporto, distribuzione e noleggio dell'opera e/o di copie dell'opera, ecc.), fatto salvo quanto espressamente consentito dalla presente Regolarizzazione;
- (b) i diritti connessi spettanti ai produttori di supporti fonografici, ai produttori di opere cinematografiche e audiovisive, alle emittenti radiofoniche e televisive, nonché agli artisti interpreti ed esecutori.
- 3.2 Per le utilizzazioni escluse dal presente atto, gli Utilizzatori dovranno preventivamente richiedere apposite licenze/autorizzazioni ai titolari dei diritti ovvero agli enti di gestione cui questi hanno dato mandato.
Articolo 4. Garanzie e rappresentazioni
- 4.1 Soundreef dichiara e garantisce di essere legittimata a concedere la presente Regolarizzazione in relazione alle utilizzazioni delle opere musicali del Repertorio di cui in epigrafe, in virtù di apposito mandato di rappresentanza dai Titolari e/o di agire in virtù di un accordo di rappresentanza con altri enti di gestione collettiva o entità di gestione indipendente operanti anche in ambito internazionale.
- 4.2 La presente Regolarizzazione è valida unicamente in relazione all'utilizzazione delle opere avvenuta esclusivamente entro i limiti e con le modalità consentiti nella stessa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Soundreef da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi, compresi i titolari dei diritti e gli enti di intermediazione, per utilizzazioni abusive di opere non facenti parte del repertorio di tale società.
Articolo 5. Corrispettivo
- 5.1 A fronte del rilascio del presente atto, l'Utilizzatore si impegna a corrispondere a Soundreef il corrispettivo del Tariffario applicabile alla categoria di utilizzazione prescelta per l'utilizzazione effettuata senza preventivo rilascio della necessaria licenza, pubblicato e consultabile sul Sito ed in vigore al momento del rilascio della presente Regolarizzazione.
- 5.2 Qualora l'Utilizzatore aderisca alle associazioni di categoria con cui Soundreef ha stipulato specifiche convenzioni, potranno essere applicate condizioni e tariffe agevolate. Resta inteso che, con la sottoscrizione della Regolarizzazione, l'Utilizzatore si impegna al versamento degli eventuali conguagli previsti dalla specifica convenzione di cui benefici. In tal caso, al ricorrere dei presupposti, Soundreef richiederà all'Utilizzatore l'importo dovuto a titolo di conguaglio, che dovrà essere versato nei termini di cui al successivo art. 6.
- 5.3 Ferma l'applicazione delle penalità di seguito indicate, in caso di ritardo nel pagamento, non si darà luogo all'applicazione delle riduzioni previste dalle convenzioni in essere con le Associazioni di categoria eventualmente applicate.
Articolo 6. Termini di pagamento
- 6.1 Per il pagamento della Regolarizzazione per pubblica esecuzione, l'Utilizzatore dovrà provvedere alla generazione della fattura entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione da parte di Soundreef dell'importo della Regolarizzazione. Qualora l'Utilizzatore non provveda ad emettere la fattura entro tale termine, Soundreef sarà autorizzata ad emettere la fattura per il corrispettivo dovuto maggiorato di eventuali penali, nella misura indicata sul Tariffario.
- 6.2 Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro i termini riportati in fattura mediante pagamento online o bonifico bancario.
- 6.3 In caso di pagamento tramite bonifico bancario, Soundreef si riserva di applicare delle maggiorazioni per spese di gestione amministrativa.
- 6.4 Per il pagamento di tutti gli importi previsti dalla Regolarizzazione, Soundreef potrà automaticamente addebitare i citati importi alla data stabilita, sullo stesso strumento di pagamento prescelto in sede di prima richiesta. L'Utilizzatore dichiara sin d'ora di autorizzare tale addebito automatico e, a tal fine, la memorizzazione dei dati dello strumento di pagamento prescelto.
Articolo 7. Penali
-
7.1 Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti nella fattura comporterà l'applicazione di una penale in misura proporzionale all'entità dei diritti non corrisposti nei termini di seguito indicati, oltre che, se applicabili, gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2001 e le spese di cui all'art.6, comma 2, del medesimo decreto:
- (a) in misura pari al 5% fino al 15° giorno di ritardo,
- (b) in misura pari al 7% dal 16° al 30° giorno di ritardo,
- (c) in misura pari al 10% dal 31° al 60° giorno di ritardo,
- (d) in misura pari al 30% oltre il 60° giorno di ritardo.
- 7.2 Ferma l'applicazione delle penali sopra indicate, in caso di ritardo nel pagamento, non si darà luogo all'applicazione delle riduzioni previste dalle convenzioni in essere con le Associazioni di categoria eventualmente applicate.
- 7.3 Nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia provveduto all'invio della documentazione indicata nel Tariffario, Soundreef avrà diritto di applicare la maggiorazione per spese amministrative e penali nella misura indicata nel Tariffario pubblicato sul Sito.
Articolo 8. Durata
- 8.1 La presente Regolarizzazione si riferisce al periodo riportato in epigrafe.
- 8.2 Per i periodi successivi a quello oggetto della Regolarizzazione, l'Utilizzatore dovrà necessariamente procedere con la sottoscrizione di una licenza alle condizioni previste dal Tariffario o da eventuali convenzioni stipulate da Associazioni o Enti di categoria a cui l'Utilizzatore abbia aderito.
Articolo 9. Obblighi dell'Utilizzatore
- 9.1 L'Utilizzatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, D.Lgs. 35/2017, a trasmettere a Soundreef tutta la documentazione relativa alle utilizzazioni del Repertorio effettuate in relazione alla presente Regolarizzazione, ovvero il Programma Musicale e/o i Report delle utilizzazioni contenenti la precisa ed analitica indicazione delle opere utilizzate.
- 9.2 In caso di Repertorio musicale "misto", il Programma Musicale o i Report delle utilizzazioni dovranno contenere le medesime informazioni presenti nel programma musicale o nei report delle utilizzazioni inviati all'altro Organismo di Gestione Collettiva. Qualora sia stato redatto più di un programma musicale per lo stesso evento, l'Utilizzatore si impegna a fornire copia integrale degli stessi.
- 9.3 Con riferimento alla Regolarizzazione, nel caso in cui l'Utilizzatore non abbia provveduto ad inviare la documentazione indicata al precedente art. 9.1, saranno applicati i corrispettivi maggiorati delle spese amministrative per i maggiori oneri conseguenti alle operazioni supplementari di accertamento, verifica e ripartizione, come indicati nel Tariffario.
Articolo 10. Audit e Controlli
- 10.1 L'Utilizzatore si impegna a fornire a Soundreef la documentazione utile a verificare la correttezza dell'utilizzazione posta in essere.
- 10.2 Nello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, fatta salva la tutela dei propri diritti, Soundreef manterrà riservati le informazioni e i dati acquisiti e si atterrà alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali degli interessati.
Articolo 11. Clausola risolutiva espressa
- 11.1 In caso di informazioni false o incomplete sull'utilizzazione ovvero in caso di violazione di una o più obbligazioni previste in capo all'Utilizzatore ai sensi della presente Regolarizzazione, Soundreef potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il presente atto mediante comunicazione scritta da inviare all'Utilizzatore con raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica ordinaria o certificata.
- 11.2 Per effetto della risoluzione, l'Utilizzatore si ritroverà nella stessa condizione di fatto e di diritto antecedente alla sottoscrizione della Regolarizzazione.
- 11.3 A seguito dell'intervenuta risoluzione, l'utilizzo dei diritti dovrà intendersi come non autorizzato e potrà comportare la commissione di un illecito penale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 171, lett. b) della Legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) e Soundreef avrà altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno.
- 11.4 Laddove l'Utilizzatore sia inadempiente rispetto ai propri obblighi informativi o comunque abbia fornito informazioni false o incomplete, Soundreef si riserva la facoltà di effettuare la segnalazione all'Autorità Garante per le Comunicazioni per la violazione dell'art. 23, D.Lgs. n. 35/2017 ("Obblighi dell'utilizzatore"), anche al fine di veder irrogate, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, D.Lgs. n. 35/17, le sanzioni ivi previste da euro 20.000 a euro 100.000, ovvero nella diversa misura di volta in volta prevista dalla legge vigente.
Articolo 12. Cessione del Contratto
- 12.1 Il presente atto è nominativo e non potrà essere ceduto dall'Utilizzatore a terzi.
- 12.2 Soundreef sarà libera di cedere il presente atto ad un altro Organismo di Gestione Collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 35/2017 e della Legge n. 172/2017, ovvero ad altra Entità di Gestione Indipendente costituito per la gestione e l'intermediazione dei diritti d'autore, che agisca in nome, per conto e nell'interesse degli Aventi Diritto dallo stesso rappresentati direttamente e a seguito di accordi di rappresentanza con altri Organismi ed Entità di Gestione Indipendente operanti ai sensi della vigente disciplina europea e nazionale di riferimento.
Articolo 13. Legge applicabile e Foro esclusivo
- 13.1 La presente Regolarizzazione è disciplinata dalla legge italiana.
- 13.2 Qualsiasi controversia tra le Parti derivante dalla formazione, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione della presente Regolarizzazione o comunque inerente alla sua validità o ai suoi effetti, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.
- 13.3 Qualora l'Utilizzatore sia un consumatore il Foro applicabile sarà quello di residenza dello stesso.
Articolo 14. Nullità o inefficacia parziale
- 14.1 La nullità parziale, così come l'inefficacia e/o l'inopponibilità di una o più clausole della presente Regolarizzazione non determineranno la nullità assoluta ovvero l'inefficacia della stessa, che continuerà dunque ad essere valida ed efficace per la restante parte.
Articolo 15. Trattamento dei dati personali
- 15.1 Il trattamento dei dati personali acquisiti in ragione della presente Regolarizzazione e nel corso della sua esecuzione avverrà secondo quanto disposto nell'informativa resa da Soundreef, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), disponibile al seguente link https://www.soundreef.com/licence-store-privacy.